Compravendita del cavallo e vizi redibitori
La compravendita di un cavallo non è mai una semplice transazione commerciale: dietro ci sono investimenti economici, aspettative sportive ed anche un forte legame affettivo.
Proprio per questo, conoscere i vizi redibitori è fondamentale per tutelare sia chi vende sia chi acquista.
Che cosa sono i vizi redibitori?
Nel diritto civile, sono difetti che incidono in modo significativo sull’idoneità o sul valore dell’animale. Per essere giuridicamente rilevanti devono avere tre caratteristiche:
• Pregressi → esistevano già al momento della vendita
• Occulti → non facilmente riconoscibili con un esame ordinario
• Gravi → riducono in modo apprezzabile il valore o rendono il cavallo inidoneo all’uso previsto
Esempi tipici nei cavalli
• Ballo dell’orso
• Tic d’appoggio
• Oftalmite periodica ("mal della luna")
• Atassia spinale
• Morva
• Corneggio
• Bolsaggine
I diritti dell’acquirente
Se il vizio redibitorio viene accertato, l’acquirente ha a disposizione diversi rimedi:
1) Azione redibitoria → scioglimento del contratto con restituzione dell’animale e del prezzo pagato
1) Azione estimatoria → riduzione proporzionale del prezzo
1) Rimborso spese e risarcimento danni → se il venditore era a conoscenza del vizio e non lo ha dichiarato
Termini da rispettare
• 8 giorni dalla scoperta per denunciare il vizio (salvo usi locali)
• 1 anno dalla vendita per agire in giudizio
• Nei casi in cui il venditore sia un professionista, possono applicarsi i termini più lunghi previsti dal Codice del Consumo
Consiglio pratico: effettua sempre la denuncia con strumenti tracciabili, come PEC o Raccomandata A/R.
Conclusione
La vendita di un cavallo richiede attenzione e prudenza: un contratto scritto e una consulenza legale preventiva sono la miglior garanzia per prevenire contenziosi e tutelare entrambe le parti.