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AVVOCATO LAURA QUEIROLO

Cod. Fisc. QRL LRA 84D43 H183F – P. IVA 02306220993

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Dove il diritto incontra il rispetto

 

WENDY PAN PROJECT

Le azioni legali e gli strumenti di tutela contro il cyberbullismo

Ideato e coordinato dall’Avv. Laura Queirolo

Il Wendy Pan Project nasce come iniziativa giuridico-sociale dedicata alla tutela delle vittime di cyberbullismo, diffamazione online e violenze digitali.

Un progetto che unisce diritto, conoscenza ed empatia per restituire alle persone la propria voce e la propria dignità nel mondo virtuale.

Tutela individuale e azioni legali immediate

Il progetto offre assistenza legale e supporto tecnico a chi subisce comportamenti offensivi o persecutori online.

Tra le principali azioni promosse:

• Richiesta di rimozione o oscuramento di contenuti lesivi, ai sensi della Legge n. 71/2017;

• Denunce e querele per reati informatici: diffamazione, sostituzione d’identità, molestie digitali, minacce e stalking online;

• Azioni risarcitorie civili per il danno morale e reputazionale (artt. 2043 e 2059 c.c.);

• Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per bloccare contenuti o profili falsi che ledono la persona.

 L’obiettivo è proteggere chi subisce abusi digitali, restituendo tutela, riservatezza e serenità.

Prevenzione e cultura della consapevolezza digitale

Accanto all’attività giudiziaria, il progetto promuove educazione e prevenzione.

In linea con la Legge 71/2017, vengono realizzate:

• Iniziative formative e divulgative nelle scuole, nei Comuni e presso enti pubblici;

• Seminari giuridici ed eventi sociali dedicati all’uso consapevole del web;

• Campagne di sensibilizzazione sui diritti digitali e sulla responsabilità online;

• Collaborazioni con psicologi e professionisti della comunicazione per affrontare insieme il tema del disagio digitale.

La conoscenza è la prima forma di difesa.

Per questo, il Wendy Pan Project lavora per costruire una rete di consapevolezza e rispetto nel mondo digitale.

Mediazione digitale e sostegno alle vittime

Il progetto promuove anche forme di mediazione e conciliazione per risolvere i conflitti nati online.

In base al D.Lgs. 28/2010, si offrono percorsi alternativi al giudizio, nei casi di:

• diffamazione e offese sui social;

• violazione della privacy e del diritto all’oblio;

• danni morali o psicologici da esposizione digitale.

All’interno del progetto è attivo uno sportello legale di ascolto e orientamento gratuito, dedicato alle vittime di cyberbullismo e violenze online, minori e adulti.

Visione giuridico-sociale

Il Wendy Pan Project interpreta il diritto come strumento di protezione, educazione e rinascita.

Ogni intervento nasce dall’ascolto e dalla volontà di ricostruire la fiducia, trasformando la paura in consapevolezza.

“La consapevolezza è la prima forma di difesa. Il diritto è la sua voce.”

— Avv. Laura Queirolo


 

SCHIZOFRENIA, CYBERBULLISMO E RESPONSABILITÀ A CATENA

2025-10-10 11:46

Avv. Laura Queirolo

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SCHIZOFRENIA, CYBERBULLISMO E RESPONSABILITÀ A CATENA

Schizofrenia, cyberbullismo e responsabilità a catena

SCHIZOFRENIA, CYBERBULLISMO E RESPONSABILITÀ A CATENA

Il contesto psichiatrico-digitale

Una persona affetta da schizofrenia vive una realtà fragile: la percezione del mondo esterno è filtrata da distorsioni, deliri o allucinazioni.

Un attacco informatico o cyberbullismo mirato (messaggi, profili falsi, campagne diffamatorie, manipolazioni digitali) può:

• aggravare in modo devastante i sintomi (paranoie, deliri persecutori, rottura del contatto con la realtà);

• far esplodere episodi psicotici acuti, in cui la persona può compiere atti pericolosi o distruttivi, senza consapevolezza.

In termini clinici, si parla di “riattivazione psicotica indotta da stress digitale” — un concetto che oggi psichiatri e giuristi iniziano a collegare anche ai reati online.

L’attacco informatico come “concausa di evento dannoso”

Se un soggetto fragile viene aggredito digitalmente e reagisce in modo incontrollato (ad esempio aggredendo, distruggendo beni, o autolesionandosi), occorre distinguere:

Responsabilità diretta dell’autore dell’attacco

L’hater o cyberbullo può essere civilmente e penalmente responsabile non solo del danno psicologico diretto, ma anche di tutti gli eventi consequenziali prevedibili.

 Ex art. 2043 c.c. + art. 41 c.p. (concorso di cause): se l’attacco era idoneo a scatenare una crisi in un soggetto vulnerabile, il nesso causale può essere riconosciuto.

Responsabilità del soggetto affetto da malattia mentale

Se la persona, in preda all’episodio psicotico, provoca danni a terzi → si applicano gli artt. 2046–2047 c.c.

Se incapace di intendere e volere → non risponde personalmente, e risponde chi doveva vigilare (familiari, tutori, struttura).

Se parzialmente capace → può rispondere con un’indennità equitativa.

Ma il cyberbullo può diventare corresponsabile anche dei danni “a catena” che la sua azione ha innescato, proprio in virtù del nesso di causalità psicologica.

Il punto di collisione giuridica

Questo è il nodo:

Chi ha scatenato la crisi (il cyberbullo, l’hacker, il manipolatore digitale)

potrebbe essere chiamato a rispondere anche dei danni materiali o morali causati dalla vittima psicotica, se l’evento era prevedibile e provocato da un attacco mirato.

Esempio pratico:

• un soggetto schizofrenico, vittima di un attacco informatico che simula “voci persecutorie” → ha un crollo psicotico e distrugge il computer del vicino convinto che sia “la fonte delle voci”;

• il danneggiato chiede il risarcimento → la responsabilità primaria è del cyberbullo, come causa efficiente dell’evento.

Qui entra in gioco la colpa per manipolazione consapevole: usare strumenti digitali per destabilizzare un malato mentale non è solo stalking informatico, ma può configurare concorso in lesioni, danneggiamenti o istigazione.

Conclusione: una nuova frontiera del diritto

In questo scenario:

• il cyberbullo → risponde dei danni diretti e indiretti (psichici e materiali);

• il soggetto schizofrenico → può essere non imputabile, ma fonte di rischio da gestire;

• i familiari o strutture → rispondono solo se omettono la vigilanza;

• lo Stato e le piattaforme → hanno obblighi sempre più stringenti di prevenzione e segnalazione.

È un tema che ridefinisce il concetto di responsabilità nell’era digitale: non basta più dire “è malato” o “è un bullo”.

Serve capire chi ha scatenato il corto circuito tra malattia e rete.

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