Per ulteriori informazioni:

AVVOCATO LAURA QUEIROLO

Cod. Fisc. QRL LRA 84D43 H183F – P. IVA 02306220993

AVVOCATO LAURA QUEIROLO


facebook
instagram
linkedin

avvlauraqueirolo@proton.me 

+ 39 0185274026

 

Dove il diritto incontra il rispetto

 

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE ED EVENTI NON VERITIERI

2025-10-07 12:38

Avv. Laura Queirolo

Tutela e difesa del consumatore, concerti-biglietti-eventi, consumatore-acquistionline,

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE ED EVENTI NON VERITIERI

Pubblicità ingannevole ed eventi non veritieri

Riferimenti normativi

La pubblicità ingannevole è disciplinata dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 18–27), che tutela i consumatori contro le pratiche commerciali scorrette, e dal D.Lgs. 145/2007, che regola in modo specifico la pubblicità ingannevole e comparativa.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è competente a vigilare sul rispetto di tali disposizioni e a sanzionare i comportamenti scorretti.

Definizione giuridica

Secondo l’art. 21 del Codice del Consumo, è considerata ingannevole qualsiasi pratica commerciale che, attraverso un’informazione falsa o potenzialmente fuorviante, sia idonea a indurre in errore il consumatore medio, alterandone il comportamento economico.

La falsità può riguardare, tra l’altro:

-l’esistenza o la natura del prodotto o servizio;

-le sue caratteristiche principali (quantità, origine, composizione, modalità di esecuzione);

-il prezzo e le condizioni di vendita;-

-le qualità o qualifiche del professionista;

-la reale esistenza, struttura o modalità di svolgimento dell’iniziativa pubblicizzata.

Pubblicità ingannevole nel settore degli eventi

Negli ultimi anni si è registrato un incremento di casi di eventi, concerti o festival pubblicizzati in modo ingannevole, attraverso campagne promozionali che non corrispondono alla realtà dei fatti.

Si parla di pubblicità ingannevole quando:

-l’evento non si tiene affatto;

-viene radicalmente modificato (ospiti, location, durata, programma);

-le finalità dichiarate — ad esempio benefiche o culturali — non risultano veritiere;

-la comunicazione pubblicitaria genera false aspettative circa la qualità o l’importanza dell’evento.

In tali situazioni il consumatore, ingannato da una comunicazione fuorviante, può attivare diversi strumenti di tutela giuridica.

Strumenti di tutela

Il consumatore ha diritto a:

Ottenere il rimborso integrale del prezzo del biglietto, anche attraverso le piattaforme di ticketing;

Segnalare la pratica all’AGCM, che può avviare un procedimento per pubblicità ingannevole o pratica commerciale scorretta;

Richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (es. costi di viaggio, pernottamento, delusione morale) nei confronti dell’organizzatore o del promotore dell’evento.

Potere dell’Autorità Garante (AGCM)

L’art. 27 del Codice del Consumo attribuisce all’AGCM il potere di:

inibire la diffusione della pubblicità ingannevole;

ordinare la pubblicazione di rettifiche;

irrogare sanzioni amministrative fino a 5 milioni di euro.

La competenza dell’Autorità si estende sia ai soggetti che diffondono la comunicazione (agenzie, media, piattaforme) sia agli organizzatori e promotori che ne traggono vantaggio economico.

Conclusioni

Promuovere un evento che non corrisponde alla realtà non è soltanto scorretto: è un illecito ai sensi del Codice del Consumo.

Il consumatore ha diritto alla verità e alla trasparenza in ogni comunicazione commerciale, specialmente quando si tratta di spettacoli e manifestazioni pubbliche.

La fiducia del pubblico è un bene giuridico tutelato.

Rispettarla significa garantire correttezza, legalità e responsabilità nel mercato degli eventi.

 

Â