Riferimenti normativi
La pubblicità ingannevole è disciplinata dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 18–27), che tutela i consumatori contro le pratiche commerciali scorrette, e dal D.Lgs. 145/2007, che regola in modo specifico la pubblicità ingannevole e comparativa.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è competente a vigilare sul rispetto di tali disposizioni e a sanzionare i comportamenti scorretti.
Definizione giuridica
Secondo l’art. 21 del Codice del Consumo, è considerata ingannevole qualsiasi pratica commerciale che, attraverso un’informazione falsa o potenzialmente fuorviante, sia idonea a indurre in errore il consumatore medio, alterandone il comportamento economico.
La falsità può riguardare, tra l’altro:
-l’esistenza o la natura del prodotto o servizio;
-le sue caratteristiche principali (quantità , origine, composizione, modalità di esecuzione);
-il prezzo e le condizioni di vendita;-
-le qualità o qualifiche del professionista;
-la reale esistenza, struttura o modalità di svolgimento dell’iniziativa pubblicizzata.
Pubblicità ingannevole nel settore degli eventi
Negli ultimi anni si è registrato un incremento di casi di eventi, concerti o festival pubblicizzati in modo ingannevole, attraverso campagne promozionali che non corrispondono alla realtà dei fatti.
Si parla di pubblicità ingannevole quando:
-l’evento non si tiene affatto;
-viene radicalmente modificato (ospiti, location, durata, programma);
-le finalità dichiarate — ad esempio benefiche o culturali — non risultano veritiere;
-la comunicazione pubblicitaria genera false aspettative circa la qualità o l’importanza dell’evento.
In tali situazioni il consumatore, ingannato da una comunicazione fuorviante, può attivare diversi strumenti di tutela giuridica.
Strumenti di tutela
Il consumatore ha diritto a:
Ottenere il rimborso integrale del prezzo del biglietto, anche attraverso le piattaforme di ticketing;
Segnalare la pratica all’AGCM, che può avviare un procedimento per pubblicità ingannevole o pratica commerciale scorretta;
Richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (es. costi di viaggio, pernottamento, delusione morale) nei confronti dell’organizzatore o del promotore dell’evento.
Potere dell’Autorità Garante (AGCM)
L’art. 27 del Codice del Consumo attribuisce all’AGCM il potere di:
inibire la diffusione della pubblicità ingannevole;
ordinare la pubblicazione di rettifiche;
irrogare sanzioni amministrative fino a 5 milioni di euro.
La competenza dell’Autorità si estende sia ai soggetti che diffondono la comunicazione (agenzie, media, piattaforme) sia agli organizzatori e promotori che ne traggono vantaggio economico.
Conclusioni
Promuovere un evento che non corrisponde alla realtà non è soltanto scorretto: è un illecito ai sensi del Codice del Consumo.
Il consumatore ha diritto alla verità e alla trasparenza in ogni comunicazione commerciale, specialmente quando si tratta di spettacoli e manifestazioni pubbliche.
La fiducia del pubblico è un bene giuridico tutelato.
Rispettarla significa garantire correttezza, legalità e responsabilità nel mercato degli eventi.
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