Allevatori professionali, allevatori amatoriali e compravendite tra privati. L’evoluzione normativa, le garanzie e l’importanza di un contratto correttamente predisposto.
Animali e Contesti – Avv. Laura Queirolo
Acquistare un cane, un gatto o un cavallo rappresenta spesso una scelta importante, che coinvolge aspetti economici, affettivi e, talvolta, sportivi.
Non sempre, tuttavia, chi acquista un animale conosce le garanzie previste dalla legge. Allo stesso modo, chi decide di vendere una cucciolata o un cavallo di proprietà potrebbe non essere pienamente consapevole delle responsabilità che assume nei confronti dell’acquirente.
Le difficoltà emergono soprattutto quando, dopo la consegna, vengono riscontrate patologie, difetti genetici, problemi comportamentali o caratteristiche differenti rispetto a quelle dichiarate durante la trattativa.
In queste situazioni, una delle prime questioni da affrontare è comprendere quale disciplina giuridica trovi applicazione alla compravendita.
Il Codice civile e il Codice del consumo prevedono infatti regole differenti, la cui applicazione dipende anche dalla qualificazione delle parti coinvolte.
Una questione particolarmente delicata riguarda gli allevatori che si definiscono amatoriali e le persone che, pur non esercitando formalmente un’attività imprenditoriale, commercializzano animali nati da proprie cucciolate.
1. Gli animali vivi e il Codice del consumo: cosa è cambiato nel tempo
La disciplina della compravendita di animali deve essere ricostruita tenendo conto di diversi interventi normativi.
Il primo riferimento è l’articolo 1496 del Codice civile, specificamente dedicato alla vendita di animali.
La disposizione stabilisce che la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Qualora neppure questi dispongano, trovano applicazione le disposizioni generali sulla vendita.
Accanto alla disciplina civilistica si è progressivamente sviluppata quella a tutela del consumatore.
Un passaggio particolarmente importante è rappresentato dal D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, che ha modificato il Codice del consumo in attuazione della direttiva europea 2019/771.
Le disposizioni, applicabili ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2022, hanno introdotto una nuova disciplina della garanzia legale di conformità.
L’articolo 128 del Codice del consumo include espressamente gli animali vivi nella definizione di beni.
Questo significa che la compravendita di un animale può rientrare nella disciplina consumeristica quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.
La novità del D.Lgs. 30/2026
Un ulteriore intervento è rappresentato dal Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026.
Il provvedimento, emanato in attuazione della direttiva europea 2024/825, interviene sulla disciplina delle pratiche commerciali e dell’informazione dei consumatori.
Tra le modifiche figura l’introduzione, nell’articolo 18 del Codice del consumo, di una definizione espressa di beni che comprende anche gli animali vivi.
È importante distinguere i due interventi.
La disciplina della garanzia legale di conformità contemplava già gli animali vivi dal 2022. L’intervento del 2026 introduce invece la relativa definizione anche nell’ambito delle disposizioni sulle pratiche commerciali.
La novità contribuisce a rendere più esplicito il quadro normativo applicabile alla commercializzazione degli animali, senza modificare automaticamente la qualificazione giuridica di ogni soggetto che li vende.
Il D.Lgs. 30/2026 è entrato in vigore il 24 marzo 2026; le disposizioni dell’articolo 1 trovano applicazione dal 27 settembre 2026.
Fonti: D.Lgs. 170/2021 e D.Lgs. 30/2026.
2. Allevatore professionale e allevatore amatoriale: una distinzione che richiede attenzione
Una delle questioni più frequenti riguarda la vendita dei cuccioli da parte di persone che non svolgono l’attività di allevamento come professione principale.
Si pensi al proprietario di due cani di razza che decide di farli riprodurre e successivamente vende i cuccioli.
Oppure a chi dispone di un piccolo allevamento, produce poche cucciolate e commercializza gli animali attraverso annunci online, social network o contatti personali.
In questi casi, è sufficiente definirsi allevatore amatoriale per escludere l’applicazione del Codice del consumo?
La risposta richiede di distinguere la disciplina dell’attività cinotecnica dalla qualificazione del venditore ai fini consumeristici.
La legge 23 agosto 1993, n. 349
La legge n. 349/1993 disciplina l’attività cinotecnica, individuandola nell’allevamento, nella selezione e nell’addestramento delle razze canine.
Il successivo decreto ministeriale del 28 gennaio 1994, emanato in attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge, stabilisce specifici parametri per la qualificazione dell’imprenditore agricolo.
In particolare, il decreto esclude da tale qualificazione gli allevatori che mantengono in allevamento meno di cinque fattrici e producono annualmente meno di trenta cuccioli.
Questa previsione viene frequentemente richiamata per distinguere gli allevamenti di dimensioni ridotte dalle attività imprenditoriali agricole.
Tuttavia, occorre evitare un equivoco.
Il mancato raggiungimento dei parametri previsti dal decreto del 1994 non determina automaticamente l’esclusione della qualifica di professionista ai fini del Codice del consumo.
Le due discipline perseguono finalità differenti.
La prima riguarda la qualificazione dell’attività cinotecnica nell’ambito della disciplina dell’impresa agricola.
La seconda riguarda la tutela del soggetto che acquista un bene per finalità estranee alla propria attività imprenditoriale o professionale.
Di conseguenza, un soggetto potrebbe non essere qualificato come imprenditore agricolo secondo i parametri della normativa cinotecnica e, tuttavia, essere considerato professionista in relazione a una determinata attività di vendita.
Fonti: legge 349/1993; D.M. 28 gennaio 1994.
3. Quando un allevatore amatoriale può essere considerato professionista?
Il Codice del consumo, all’articolo 3, comma 1, lettera c), definisce professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
La qualificazione non dipende esclusivamente dalla denominazione utilizzata dal venditore.
Non è quindi sufficiente dichiarare di essere un privato o un allevatore amatoriale per escludere l’applicazione della disciplina consumeristica.
Occorre verificare come l’attività venga concretamente esercitata.
Possono assumere rilievo, ad esempio, la continuità delle vendite, l’organizzazione dell’allevamento, la pubblicizzazione delle cucciolate, l’utilizzo di un nome commerciale, la predisposizione di contratti e le modalità attraverso le quali gli animali vengono proposti agli acquirenti.
Nessuno di questi elementi, considerato isolatamente, determina necessariamente la qualificazione come professionista.
È invece la valutazione complessiva dell’attività a consentire di individuare la disciplina applicabile.
Il principio affermato dalla Corte di giustizia europea
Un riferimento importante è rappresentato dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 ottobre 2018, causa C-105/17, Kamenova.
La controversia riguardava una persona fisica che aveva pubblicato diversi annunci di vendita su una piattaforma online.
La Corte ha chiarito che la pubblicazione di più annunci o il perseguimento di uno scopo di lucro non sono, da soli, sufficienti a determinare la qualifica di professionista.
È necessario esaminare tutte le circostanze rilevanti del caso concreto, verificando se il soggetto agisca nell’ambito di un’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
Il principio assume particolare interesse anche nella commercializzazione degli animali, soprattutto quando la vendita avviene attraverso internet e social network.
Fonte: Corte di giustizia UE, 4 ottobre 2018, C-105/17, Kamenova.
4. La sentenza del Tribunale di Modena: l’allevatore amatoriale può rispondere come professionista
Una pronuncia particolarmente significativa è quella del Tribunale di Modena, Sezione II civile, sentenza n. 639 del 21 maggio 2025.
La controversia riguardava la compravendita di due gattini di razza Bengal, successivamente deceduti a seguito di patologie.
La venditrice sosteneva di non svolgere professionalmente attività di allevamento, esercitando principalmente la professione di architetto.
Secondo la sua ricostruzione, la vendita doveva essere considerata una cessione occasionale, riconducibile a un rapporto tra privati.
Il Tribunale ha respinto questa impostazione.
Nella valutazione della natura del rapporto contrattuale sono stati considerati diversi elementi.
Gli animali erano stati acquistati presso un allevamento individuato attraverso il web e registrato presso un’associazione internazionale di settore.
La vendita era stata formalizzata mediante un contratto predisposto dalla venditrice, su carta intestata dell’allevamento.
Le parti erano espressamente individuate come allevatore e compratore.
Il prezzo complessivo dei due gattini era pari a 1.600 euro.
Il contratto specificava inoltre che gli animali erano destinati alla compagnia e non alla riproduzione.
Secondo il Tribunale, l’insieme di queste circostanze non consentiva di ricondurre l’operazione a una semplice cessione amichevole tra privati.
La circostanza che la venditrice esercitasse principalmente un’altra professione non è stata ritenuta sufficiente a escludere l’applicazione della disciplina consumeristica.
Il Tribunale ha quindi confermato la qualificazione del rapporto come compravendita tra professionista e consumatore.
Perché questa sentenza è importante anche per gli allevatori di cani?
Il principio affermato non dipende dalla specie animale oggetto della compravendita.
La questione riguarda la qualificazione sostanziale dell’attività del venditore.
Pertanto, anche nella vendita di cuccioli di cane, l’utilizzo della denominazione di allevatore amatoriale non esclude necessariamente l’applicazione del Codice del consumo.
La valutazione deve riguardare le caratteristiche concrete dell’attività e del rapporto contrattuale.
La pronuncia non stabilisce che ogni allevatore amatoriale sia automaticamente un professionista, ma conferma la necessità di verificare la sostanza dell’operazione, indipendentemente dalla qualificazione attribuita dalle parti.
Fonte: Tribunale di Modena, Sezione II civile, sentenza n. 639 del 21 maggio 2025, RG 4523/2022.
5. Le garanzie nella compravendita di un animale: Codice civile e Codice del consumo
La corretta qualificazione delle parti assume particolare importanza quando, dopo l’acquisto, emergono problemi sanitari o caratteristiche differenti rispetto a quelle dichiarate.
La compravendita tra privati
Quando la vendita avviene effettivamente tra due soggetti privati, trova applicazione la disciplina civilistica, con particolare riferimento agli articoli 1490 e seguenti e all’articolo 1496 c.c.
Quest’ultima disposizione prevede, per la garanzia dei vizi nella vendita di animali, il riferimento alle leggi speciali e agli usi locali, con applicazione residuale delle disposizioni generali sulla vendita.
Quando trova applicazione l’articolo 1495 c.c., il compratore deve denunciare i vizi entro otto giorni dalla scoperta, salvo differenti termini previsti dalla legge o dalle parti e salve le eccezioni previste dalla disposizione.
L’azione si prescrive, in linea generale, in un anno dalla consegna.
La verifica della disciplina applicabile e degli eventuali usi locali assume quindi particolare importanza, soprattutto nelle compravendite di cavalli.
La compravendita tra professionista e consumatore
Quando invece il venditore agisce come professionista e l’acquirente è un consumatore, trova applicazione la disciplina della garanzia legale di conformità prevista dagli articoli 128 e seguenti del Codice del consumo.
L’articolo 133 prevede, in via generale, la responsabilità del venditore per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna e manifestatisi entro due anni.
L’articolo 135 stabilisce inoltre una presunzione relativa ai difetti che si manifestano entro un anno dalla consegna.
Salvo prova contraria, tali difetti si presumono già esistenti al momento della consegna, a meno che la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o del difetto.
Nel caso degli animali vivi, proprio quest’ultima precisazione assume particolare importanza.
La comparsa di una patologia dopo l’acquisto non dimostra automaticamente che l’animale fosse già malato al momento della vendita.
Occorre valutare le caratteristiche della patologia, i tempi di incubazione, l’eventuale origine genetica, la documentazione sanitaria e le condizioni dell’animale prima e dopo la consegna.
La valutazione veterinaria può quindi diventare determinante anche ai fini dell’accertamento giuridico della responsabilità.
Fonti: artt. 128-135 Codice del consumo; artt. 1490-1496 c.c.
6. Un cucciolo sviluppa una patologia dopo l’acquisto: quali sono le conseguenze?
Si pensi all’acquisto di un cucciolo apparentemente sano che, dopo alcune settimane, manifesta una patologia congenita oppure una malattia infettiva.
La prima questione non riguarda soltanto l’esistenza della malattia.
Occorre ricostruire le condizioni dell’animale al momento della consegna e verificare se la patologia fosse già presente, anche in forma non manifesta.
La documentazione sanitaria precedente alla vendita, le vaccinazioni, gli esami effettuati, le dichiarazioni dell’allevatore e gli accertamenti successivi possono assumere un ruolo decisivo.
Quando trova applicazione il Codice del consumo, i rimedi previsti dagli articoli 135-bis e seguenti comprendono, alle condizioni stabilite dalla legge, il ripristino della conformità, la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto.
La particolare natura dell’animale impone tuttavia di valutare concretamente l’adeguatezza dei rimedi.
Un animale non è un oggetto fungibile.
La sostituzione di un cucciolo con un altro non rappresenta necessariamente una soluzione praticabile o corrispondente all’interesse dell’acquirente.
Allo stesso modo, la risoluzione del contratto può comportare conseguenze particolarmente delicate quando si è già instaurato un rapporto affettivo.
In queste situazioni diventa importante valutare anche l’eventuale risarcimento dei danni, la documentazione delle spese veterinarie sostenute e le concrete conseguenze dell’inadempimento.
L’esistenza e l’entità dei danni risarcibili richiedono comunque uno specifico accertamento.
7. La compravendita del cavallo sportivo: una questione ancora più complessa
Le problematiche appena esaminate assumono caratteristiche particolari nella compravendita dei cavalli.
L’acquisto di un cavallo può essere finalizzato alla compagnia, all’attività amatoriale, al trekking, all’agonismo oppure all’allevamento.
La destinazione dell’animale assume rilievo sia per la qualificazione dell’acquirente sia per l’individuazione delle caratteristiche che il cavallo deve possedere.
Un soggetto che acquista un cavallo per attività sportiva personale non perde automaticamente la qualifica di consumatore per il solo fatto che l’animale sia destinato a svolgere attività agonistica.
Diversa può essere la situazione di chi acquista nell’ambito di un’attività imprenditoriale o professionale.
Anche per il venditore occorre verificare se agisca come privato oppure nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale.
Le dichiarazioni rese durante la trattativa
Nella compravendita del cavallo sportivo possono assumere particolare importanza le dichiarazioni relative all’età, alla genealogia, all’esperienza agonistica, alle condizioni sanitarie e all’idoneità rispetto all’utilizzo prospettato dall’acquirente.
Si pensi a un cavallo venduto come adatto a un cavaliere principiante che, successivamente, manifesti caratteristiche incompatibili con tale destinazione.
Oppure a un cavallo acquistato per una determinata disciplina sportiva che presenti una patologia preesistente tale da comprometterne l’utilizzo.
La controversia non può essere risolta esclusivamente attraverso il prezzo corrisposto o la presenza di una visita veterinaria precedente all’acquisto.
Occorre ricostruire il contenuto dell’accordo, le dichiarazioni delle parti, le caratteristiche promesse e la documentazione disponibile.
La visita veterinaria preacquisto rappresenta uno strumento importante, ma non sostituisce la corretta predisposizione del contratto.
8. Perché il contratto di compravendita è importante anche quando si acquista un animale da compagnia
La predisposizione di un contratto scritto viene spesso associata esclusivamente all’acquisto di animali di particolare valore economico.
In realtà, anche la vendita di un cucciolo destinato alla compagnia può generare controversie complesse.
Un contratto correttamente predisposto consente di individuare con maggiore precisione gli obblighi delle parti e di documentare le informazioni che hanno determinato la scelta dell’acquirente.
Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata all’identificazione dell’animale, alla documentazione sanitaria, alle dichiarazioni relative alle sue condizioni, alla destinazione concordata e alle modalità di consegna.
Nel settore cinofilo possono assumere rilievo anche la documentazione genealogica, gli accertamenti relativi alle patologie ereditarie e le eventuali condizioni riguardanti la riproduzione.
Nel settore equestre, invece, possono essere determinanti la documentazione identificativa, la storia sanitaria, l’attività sportiva svolta, le caratteristiche dichiarate e gli accertamenti veterinari effettuati prima dell’acquisto.
Le clausole di esclusione della responsabilità
Un aspetto particolarmente delicato riguarda le clausole attraverso le quali il venditore tenta di escludere preventivamente ogni responsabilità.
Espressioni come «visto e piaciuto» oppure «venduto senza garanzia» non possono essere considerate automaticamente sufficienti a escludere qualsiasi tutela dell’acquirente.
La validità e l’efficacia di queste clausole dipendono dalla disciplina applicabile e dalle circostanze concrete.
Nei rapporti tra professionista e consumatore, le disposizioni sulla garanzia legale hanno carattere imperativo e non possono essere preventivamente derogate a danno del consumatore nei termini vietati dall’articolo 135-sexies del Codice del consumo.
Anche nelle vendite soggette alla disciplina civilistica occorre verificare i limiti di efficacia delle clausole di esclusione della garanzia, con particolare riferimento all’articolo 1490 c.c.
Un contratto non dovrebbe quindi limitarsi a contenere formule generiche di esclusione della responsabilità, ma disciplinare correttamente il rapporto, nel rispetto delle disposizioni applicabili.
9. La prevenzione delle controversie comincia prima della consegna dell’animale
La compravendita di un animale coinvolge interessi che non si esauriscono nel trasferimento della proprietà.
Quando emerge una controversia, le conseguenze possono riguardare le spese veterinarie, la destinazione sportiva dell’animale, il rapporto affettivo instaurato e le responsabilità del venditore.
Per questa ragione, la tutela giuridica dovrebbe iniziare prima della conclusione del contratto.
Verificare la posizione delle parti, esaminare la documentazione sanitaria, chiarire le caratteristiche dichiarate e predisporre condizioni contrattuali adeguate consente di ridurre il rischio di incomprensioni e contestazioni.
Quando invece il problema è già emerso, diventa essenziale ricostruire correttamente il rapporto contrattuale e individuare la disciplina applicabile.
La distinzione tra vendita privata e vendita professionale non rappresenta una questione meramente formale.
Può incidere sui termini per far valere le garanzie, sull’onere della prova e sui rimedi concretamente esperibili.
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ANIMALI E CONTESTI
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Animali e Contesti, nell’ambito dell’attività professionale dell’Avv. Laura Queirolo, offre assistenza giuridica nella predisposizione e nella valutazione dei contratti di compravendita di animali d’affezione e cavalli sportivi.
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Avv. Laura Queirolo – Avvocato e Mediatore civile e commerciale
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Fonti normative e giurisprudenziali
Per questo articolo manterrei una sezione finale essenziale, perché si tratta di un approfondimento giuridico specialistico.
Normativa
* Legge 23 agosto 1993, n. 349, Norme in materia di attività cinotecnica.
* D.M. 28 gennaio 1994, Definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 349/1993.
* D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, artt. 3, 18 e 128-135-septies.
* D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170.
* D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30.
* Codice civile, artt. 1490-1497.
Giurisprudenza
* Corte di giustizia UE, 4 ottobre 2018, C-105/17, Kamenova.
* Tribunale di Modena, Sezione II civile, sentenza 21 maggio 2025, n. 639, RG 4523/2022.
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