Equidi, rischio governato e responsabilità: tra art. 2052 e art 2050 c.c.
Quando un cavallo provoca danno, la domanda non è “se può succedere”.
La domanda è: chi governa il rischio?
L'art 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva: risponde il proprietario o chi ha l'uso dell'animale, salvo che provi il caso fortuito.
Il danneggiato deve dimostrare solo il nesso causale tra il comportamento dell'equide ed evento lesivo.
Non è richiesta la prova della colpa.
Il caso fortuito deve essere imprevedibile, inevitabile ed eccezionale.
L'imbizzarrimento, in quanto espressione della naturale reattività dell'animale, non esclude automaticamente la responsabilità.
Nei maneggi e nei centri ippici il quadro si amplia.
Se l'attività integra esercizio di attività pericolosa, si applica l'art 2050 c.c.: il gestore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.
Non basta la custodia.
Occorre il governo autorizzato del rischio.
La distinzione tra proprietario, detentore, gestore e istruttore diventa decisiva.
Il mero affidamento temporaneo non libera automaticamente dalla responsabilità se permane una sfera di controllo.
Nel diritto degli equidi, la responsabilità non è una reazione emotiva.
E' una questione di struttura.
